Si riportano in sintesi alcuni aspetti della riforma del diritto del lavoro, in vigore dal 1° settembre 2011.
Con l'occasione vi informiamo che il Centro Servizi ha in programma un incontro di approfondimento sul tema.
Prova e tempo determinato: il periodo di prova può essere fissato di comune accordo in 6 mesi; solo eccezionalmente, motivando per iscritto, è possibile terminare il rapporto di lavoro durante il perido di prova se il dipendente è donna incinta o madre di un bambino minore di nove mesi. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può durare al massimo 3 anni.
Rapporto di lavoro: è prevista la possibilità di condividere, tra due o più dipendenti, lo stesso posto di lavoro ed è prevista una certa flessibilità nell'orario di lavoro a fronte delle esigenze lavorative dell'impresa; le parti possono accordarsi su una maggiorazione di lavoro straordinario;viene definito l'orario del turno notturno; è istituito il consiglio dei lavoratori che li rappresenta e che conclude accordi con il datore di lavoro; viene esteso il significato di attività concorrenziale del dipendente; le parti possono accordarsi a che il datore di lavoro assuma il dovere di custodia degli autoveicoli; è valida la notifica dei documenti a mezzo corriere; la busta paga, su accordo delle parti, può essere recapitata in via elettronica; dal 2012 i dipendenti di età superiore ai 33 anni godranno di un periodo di ferie di 5 settimane.
Cessazione del rapporto: è fissato in 2 mesi il periodo in cui il datore di lavoro può avvertire il dipendente di eventuali inadempimenti, pena il licenziamento; il periodo di preavviso per il licenziamento varia in relazione alla durata del rapporto di lavoro; non vi è più l’obbligo, per il datore di lavoro, di discutere con i rappresentanti dei lavoratori, il licenziamento immediato; ai fini della cessazione del contratto di lavoro, è necessaria la risoluzione in forma scritta; è fissato in 2 mesi il periodo in cui il datore di lavoro, a fronte del licenziamento di un dipendente per determinate cause, non può procedere a nuove assunzioni per la stessa mansione; in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro per le cause stabilite dalla legge, il diritto alla buonuscita non è cumulabile con il periodo di preavviso; è fissato a 9 mesi di stipendio il risarcimento del danno dovuto ad invalida cessazione del rapporto di lavoro; le parti potranno fissare un obbligo di concorrenza post-contrattuale, limitato nel tempo (massimo 1 anno) e remunerato. |